Statuto A.S.D. Remiera Casteo
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art.6 Domanda d'ammissione
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art.7 Diritti e doveri dei Soci
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art.9 Decadenza si qualifica di Socio effettivo
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art.10 Organi della Remiera
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art.11 Convocazione assemblee
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art.12 Assemblea ordinaria
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art.13 Assemblea straordinaria
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art.14 Validità assemblee
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art.15 Compiti dell'assemblea ordinaria
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art.16 Compiti dell'Assemblea Straordinaria
art.18 Il Presidente Onorario
art.19 Elezione Consiglio Direttivo
art.20 Compiti del Consiglio Direttivo
art.21 Rendiconto Associazione
art.22 Consiglio Direttivo
art.26 Collegio d Probiviri
art.28 Patrimonio Associazione
art.30 Clausola compromissoria
Articolo 1 – L’Associazione
II presente Statuto
nasce per regolamentare l'attività della
Associazione Sportiva Dilettantistica
Remiera Casteo con sede legale in Venezia s.elena campo
chiesa 1. Libera Associazione di praticanti e appassionati della disciplina
della Voga alla Veneta e di tutti gli sport nautici tipici della laguna
Veneta.
Articolo 2 - Scopo
a)
L'Associazione è apolitica e non ha
scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale
b)
Essa, conseguito il riconoscimento ai
fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità la
promozione, lo sviluppo,la diffusione e la tutela delle attività sportive
connesse alla disciplina della voga alla veneta intesa come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni
forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della
tradizione della voga alla veneta. Per il miglior raggiungimento degli scopi
sociali, l'Associazione si prefigge, tra l'altro, i seguenti scopi:
·
Rilanciare, promuovere, coordinare, fornire
assistenza logistica ed organizzativa ad ogni attività ed iniziativa
sportiva, culturale, didattica e ricreativa tesa a valorizzare la voga
amatoriale ed agonistica;
·
Incentivare tutti coloro che ne hanno
interesse ad avvicinarsi alla pratica della voga e alla scoperta delle
barche tipiche della laguna veneta anche attraverso la collaborazione delle
Amministrazioni Pubbliche Centrali e locali, delle Municipalità, delle
Associazioni di Volontariato, delle Istituzioni scolastiche e dei Centri
Sportivi Universitari;
·
Avviare corsi di iniziazione e
perfezionamento alla voga; attivare nel settore della voga iniziative
agonistiche, ricreative ed amatoriali, escursioni in barche a remi alla
riscoperta della città e della laguna veneta;
·
Collaborare attivamente con tutte le realtà,
le organizzazioni remiere e sportive della città per il recupero ed il
mantenimento delle tradizioni tipiche di una città sorta sull’acqua;
·
Salvaguardare Venezia e la sua laguna, in
particolare contribuendo alla lotta contro il moto ondoso;
·
Organizzare squadre sportive per la
partecipazione a campionati, gare, regate, concorsi, manifestazioni ed
iniziative di voga alla veneta e di altre discipline sportive
dilettantistiche;
·
Svolgere, prevalentemente in favore dei
propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di
impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della voga alla
veneta. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione
potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa,
se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
c)
L'Associazione è altresì
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche
associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie e
personali dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il
regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
d)
L'Associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI,
nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni dell’Ente di
Promozione Sportiva a cui intende affiliarsi. Costituiscono quindi parte
integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti
relative all’Ente di Promozione Sportiva che provvederà ad attuare un pieno
riconoscimento all’attività della Voga alla Veneta, prevedendo, se
possibile, un settore specifico per l’attività oggetto del presente statuto.
Articolo 3 –
Durata
L'Associazione ha durata ILLIMITATA e potrà
essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli
associati. L’assemblea straordinaria dei Soci effettivi potrà deliberare lo
scioglimento per:
• impossibilità di raggiungere gli scopi
sociali;
• per mancanza di fondi.
Deliberato lo scioglimento l'Assemblea
nomina immediatamente n°3 liquidatori, che procedono alla liquidazione
secondo le modalità indicate dall'Assemblea stessa. In caso di scioglimento,
per qualsiasi causa dell’Associazione, l'Assemblea Straordinaria che ne ha
deliberato lo scioglimento, stabilisce le modalità di liquidazione del fondo
comune con obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre
associazioni con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 4 – Fondo comune
I contributi dei Soci, ogni altro contributo
ricevuto in qualsiasi forma, le eventuali eccedenze attive di ogni anno
finanziario ed i beni acquistati con tali fondi, le imbarcazioni ricevute in
donazione o ottenute in seguito della partecipazione da parte dei Soci a
manifestazioni sportive (Vogalonga, Regate, Raid Remieri o qualsiasi altra
manifestazione di voga), costituiscono il Fondo Comune e il patrimonio della
Società. Finché rimane costituita la Remiera Casteo, i singoli Soci non
possono chiedere la divisione del fondo comune, ne pretendere la quota in
caso di recesso o di perdita di qualità di Socio. La Remiera Casteo
provvede allo svolgimento della propria attività con i proventi derivanti
dalle quote Associative, dalle donazioni e dai contributi di qualsiasi
specie, annuali ordinari e straordinari, rendite da patrimonio, eventuali
contributi di terzi e ogni altro provento derivante dalle attività
istituzionali. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e
non sono rivalutabili.
Articolo 5 – Soci
La Remiera Casteo è composta
dai Soci fondatori dai Soci effettivi e dai Soci sostenitori, i quali tutti
indistintamente accettano in ogni sua parte il presente Statuto ed il
Regolamento di Cantiere, comprendendo ed apprezzando lo spirito
dilettantistico dell’Associazione, adeguando ad essa il proprio
comportamento. Possono far parte dell’Associazione in qualifica di Soci
effettivi e Soci sostenitori, coloro i quali dimostrino effettivamente di
avere interesse alla realizzazione degli scopi che si è prefissata la
Remiera Casteo con il presente Statuto e che siano in regola con il
versamento delle quote sociali.
·
I Soci sostenitori possono prendere parte a
tutte le iniziative attivate dalla Remiera Casteo; accedere ed utilizzare,
solo saltuariamente e in occasioni particolari, le strutture sociali
(cantiere, imbarcazioni, mezzi ecc). L'assemblea Ordinaria, come previsto
all'art.15, fisserà le quote associative per i Soci sostenitori. I Soci
sostenitori possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee
Ordinarie e Straordinarie.
Articolo 6 - Domanda di ammissione
a)
Possono far parte dell'Associazione
in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali
sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano
richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e
sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a
titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi
della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma
d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva
della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo e ai diritti che ne derivano.
b)
Tutti coloro i quali intendono far
parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
c)
La domanda di ammissione potrà essere
accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della
qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale
approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L’eventuale quota di
ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la
comunicazione dell’accettazione della domanda di ammissione.
d)
In caso di domanda di ammissione a
socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata
dall'esercente la potestà legale. L’esercente la potestà che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
e)
La quota associativa è personale e
non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci
a)
Tutti i soci maggiorenni godono, dal
momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
b)
Al socio maggiorenne è altresì
riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno
dell’Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 8.
c)
La qualifica di socio dà diritto a
frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale,
secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
d)
I soci sono tenuti al puntuale
pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio
Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e
regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 8 –
Requisiti
I Soci effettivi possono partecipare a tutte
le iniziative attivate dalla Remiera Casteo, usufruendo delle attrezzature e
del parco imbarcazioni dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite
dai Regolamenti di Cantiere. I Soci maggiorenni partecipano all'elezione del
Consiglio Direttivo ed all'approvazione del rendiconto finanziario. Soltanto
i Soci effettivi in regola con il versamento delle quote sociali nel
rispetto delle scadenze previste da presente Statuto, possono essere eletti
alle cariche sociali. La qualifica di Socio non è trasmissibile per atti tra
vivi né per successione. E’ vietato prevedere la temporaneità della
qualifica degli Associati.
Articolo 9 – Decadenza di qualifica di socio
effettivo
La qualifica di Socio Effettivo ha la durata
di un anno solare e viene meno per:
MOROSITA':
a) Mancato versamento della quota
mensile associativa; lo stato di morosità si verifica con il mancato
pagamento per sei mesi consecutivi delle quote sociali;
b) Nell'eventualità che si verifichino
stati di morosità, il Consiglio Direttivo deve deliberare ed il suo
giudizio è insindacabile.
DIMISSIONI:
c)
II Socio che voglia recedere deve
comunicare per iscritto all’Associazione la sua decisione entro il 31
Ottobre di ogni anno solare.
ESCLUSIONE:
d) II Consiglio Direttivo può
deliberare l'esclusione del Socio che abbia presentato le proprie
dimissioni;
e)
Risulti in mora con il
pagamento delle quote sociali, salvo decisioni insindacabili del Consiglio
Direttivo;
f) Rechi danno materiale e/o morale
all’Associazione, ai suoi principi e scopi statutari od ai regolamenti
interni e di funzionamento stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati
dall'Assemblea Generale dei Soci.
II Consiglio Direttivo comunicherà per
iscritto all'interessato le motivazioni dell'esclusione.
Articolo 10 -Organi della Remiera Casteo:
·
L’Assemblea dei Soci
·
Il Presidente Onorario
·
Il Consiglio Direttivo
·
Il Presidente
·
Il Vice-Presidente
·
Il Segretario
·
Il Collegio dei Probiviri
La rappresentanza legale dell’Associazione è
affidata al suo Presidente.
Articolo 11 – Convocazione Assemblee
L'Assemblea dei Soci è convocata per avviso
scritto, da inviarsi ai Soci o da consegnarsi a mano, con l'indicazione
dell'ordine del giorno e della data di convocazione, almeno 15 giorni prima
della data stabilita. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso
giorno della prima, ma deve avvenire comunque entro trenta giorni.
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente della Società, o, in sua assenza
dal Vice-Presidente, in subordine, dal Consigliere più anziano per età
presente. Di ogni Assemblea sarà redatto un verbale che sarà firmato dal
Presidente dell'Assemblea e da due membri il Consiglio Direttivo.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, sono
convocate dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, oppure su
richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o su richiesta
di almeno 1/5 dei Soci Effettivi.
Articolo 12 -
Assemblea ordinaria
1.
L'assemblea deve essere convocata
almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale, per l'approvazione del rendiconto.
2.
Spetta all'assemblea deliberare sugli
indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio
segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti
attinenti alla vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria .
Articolo 13 - Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria delibera sulle
seguenti materie:
1.
approvazione e modificazione dello
statuto sociale;
2.
atti e contratti relativi a diritti
reali immobiliari;
3.
scioglimento dell’Associazione e
modalità di liquidazione.
Articolo 14 - Validità assemblee
1.
L'assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta
degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
2.
L'assemblea straordinaria è
validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due
terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
3.
In seconda convocazione, sia
l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente
costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 15 - Compiti dell'Assemblea
Ordinaria:
a.
Può eleggere il Presidente Onorario;
b.
Eleggere, con cadenza triennale i
membri del Consiglio Direttivo;
c.
Eleggere il Collegio dei Probiviri;
d.
Approvare i bilanci consuntivi e
preventivi dell’Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
e.
Fissare le quote Sociali;
f.
Fissare gli indirizzi di massima e i
programmi dell’Associazione;
g.
Ratificare il Regolamento di Cantiere
predisposto dal Consiglio Direttivo;
h.
Eleggere con voto palese il
Presidente Onorario, scelto tra i Soci che da sempre rappresentano la
storia, le idee, gli scopi e i progetti della Remiera Casteo; sostenendone
le iniziative, collaborando attivamente al loro conseguimento apportando
ulteriore prestigio alla Società e ai suoi componenti.
Articolo 16 - Compiti dell'Assemblea
Straordinaria:
a) Modifica dello Statuto. Per la validità
della deliberazione di modifica è necessario in prima convocazione il 66%
dei soci; in seconda convocazione è necessaria la maggioranza (50+1) dei
soci presenti in regola con il pagamento delle quote sociali.
b) Scioglimento dell’Associazione: per la
validità della deliberazione di scioglimento è necessario sia in prima sia
in seconda convocazione, la presenza di almeno il 90% dei Soci in regola
con il pagamento delle quote Sociali, con l’esclusione delle deleghe.
L'Assemblea Straordinaria dovrà nominare i liquidatori in numero di 3 e
disporre la destinazione del patrimonio Sociale, nel rispetto di quanto
previsto dall' art. 3 del presente Statuto.
Articolo 17 – Voto e deleghe
Hanno il diritto di intervenire alle
Assemblee tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento dei contributi e
delle quote associative ordinarie e straordinarie. II voto singolo può
essere esercitato di persona, per delega scritta conferita ad un Socio con
diritto di voto presente all'Assemblea, oppure per posta o e-mail. Ogni
Socio con diritto di voto può essere portatore di non più di due deleghe. La
delega autografa deve essere redatta in calce all'avviso di convocazione
dell'Assemblea ed intestata al Socio con diritto di voto presente, che
intende avvalersene.
Articolo 18 – Il Presidente Onorario
La carica rivestita dal Presidente Onorario,
se eletto dall’assemblea dei soci, deve essere conferita a persona che negli
anni si è adoperata con passione e dedizione alla pratica ed alla
divulgazione della Voga alla Veneta, e che ha sempre anteposto la
realizzazione degli scopi sociali a quelli personali.
Articolo 19 – Elezione
Consiglio Direttivo
L'Assemblea Ordinaria
dei Soci elegge al suo interno il Consiglio Direttivo formato da un numero
minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri più il Presidente
Onorario che ne è sempre parte integrante. II Consiglio Direttivo
formalmente nominato per tre anni, al termine dell'Assemblea Ordinaria,
coordinato dal Presidente Onorario, si riunirà per eleggere autonomamente le
seguenti cariche sociali:
• il Presidente;
• il Vicepresidente;
• il Segretario.
La delibera di nomina
dovrà essere tempestivamente resa nota a tutti gli iscritti.
Articolo 20 - Compiti
del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo
svolge le seguenti funzioni:
a)
deliberare sulle domande di
ammissione dei soci;
b)
redigere il rendiconto
economico-finanziario da sottoporre all'assemblea per l’approvazione;
c)
sottoporre all’approvazione dei soci
il rendiconto consuntivo e preventivo della gestione;
d)
indire le assemblee ordinarie dei
soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee
straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto;
e)
redigere gli eventuali regolamenti
interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea degli associati;
f)
adottare provvedimenti disciplinari
(ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei
soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea;
g)
attuare le finalità previste dallo
statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
h)
la gestione ordinaria
dell’Associazione esclusi i compiti di competenza dell’Assemblea dei Soci
elencati all’art. 15
i)
sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci tutte le opportune deliberazioni
per la migliore attuazione dei fini;
j)
attuare le delibere
approvate dall’ Assemblea dei Soci;
k)
proporre e far
approvare i regolamenti per il corretto utilizzo, da parte dei Soci, delle
strutture messe a disposizione presso l’Impianto sociale
l)
curare la corretta
conservazione dei libri sociali;
m)
sviluppare e
concertare gli indirizzi di massima dell’Associazione.
I componenti del
Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni.
Articolo – 21 Rendiconto Associazione
1.
Il rendiconto dell’Associazione,
redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all’approvazione
assembleare, deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione.
2.
Il rendiconto deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3.
In occasione della convocazione
dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione
del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia
del bilancio stesso.
Articolo 22 –
Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo
viene riunito dal Presidente ed ogni qualvolta sia richiesto dalla
maggioranza del Consiglio Direttivo stesso.
Per la validità delle
deliberazioni è prescritta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in
carica. Le sue delibere sono valide a maggioranza assoluta dei presenti;
in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Articolo 23 - Il
Presidente
II Presidente ha la
rappresentanza legale della Remiera Casteo nei confronti dei terzi ed in
giudizio e si rende interprete dello spirito e dei fini in tutte le attività
della stessa. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e presiede
normalmente il Consiglio stesso. In caso di vacanza della carica di
Presidente dell’Associazione per dimissioni od altri motivi il Consiglio
Direttivo provvede entro trenta giorni alla nomina del nuovo Presidente. In
assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal
Vice Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.
Articolo 24 – Il Vice
Presidente
Il Vicepresidente svolge le funzioni
delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente nei casi previsti dall’articolo 23.
Articolo 25 – Il
Segretario
II Segretario coadiuva
il Presidente nel normale disbrigo delle sue mansioni, compila e conserva i
verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Assolve inoltre il
compito di tesoriere dell’Associazione e dà esecuzione a tutte le delibere
di carattere amministrativo e finanziario del Consiglio Direttivo ed è suo
compito svolgere le incombenze contabili e fiscali dell’Associazione
adempiendo ai relativi obblighi. Entro novanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale sottopone al Consiglio Direttivo il rendiconto
dell’associazione per l'approvazione.
Articolo 26 - Collegio
dei Probiviri
II Collegio dei Probiviri è eletto dalla
Assemblea Ordinaria dei Soci Effettivi e dura in carica per tre anni e
comunque sino a dimissioni o revoca. E' composto da tre componenti effettivi
e nomina al suo interno il proprio Presidente.
Al
Collegio dei Probiviri è demandato il giudizio, che viene emesso pro bono et
aequo, sempre motivato, su tutte le vertenze tra i singoli Soci. II Collegio
vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento da parte dei Soci e
del Consiglio Direttivo. In caso di controversia sull'interpretazione dello
Statuto tra Consiglio Direttivo ed un Socio, entrambi potranno appellarsi al
Collegio dei
Probiviri che giudicheranno, in via esclusiva, pro bono et aequo,
inappellabilmente e senza formalità di procedura, salvo quelle
inderogabilmente previste dalla legge.
Per quanto non
previsto dal presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni del
codice civile e delle leggi speciali in materia di Società Sportive
Dilettantistiche.
·
I Probiviri hanno
altresì la funzione di Revisori dei Conti nei confronti di tutti gli atti
finanziari ed amministrativi dell’Associazione. Devono accertare la regolare
tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio che controfirmano
per approvazione da sottoporre all'Assemblea. Possono partecipare alle
riunioni del C.D. In caso di dimissioni dell'intero Collegio dei Probiviri o
di uno suoi componenti, la nuova nomina dovrà essere effettuata nella prima
Assemblea Ordinaria utile. Nel periodo di vacatio il C.D. espleterà le
mansioni ordinarie di controllo.
Articolo 27 –
Esercizio Sociale
L'esercizio sociale
decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. II bilancio preventivo e
consuntivo, comprendente il rendiconto economico e finanziario, deve essere
sottoposto, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,
per approvazione, all'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Articolo 28 –
Patrimonio Associazione
II patrimonio
dell’Associazione Sportiva Remiera Casteo è costituito dalle quote dei Soci
Effettivi e Soci Sostenitori; dai beni mobili ed immobili di proprietà
dell’Associazione; da eventuali contributi o elargizioni lasciti o donazioni
esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio dell’Associazione.
Articolo 29 – Altre
norme
le norme particolari
di svolgimento dell'attività della Remiera Casteo, sono riportate nel
Regolamento di Cantiere, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Articolo 30 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra
l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le
regole previste dallo Statuto dell’Ente di Promozione Sportiva a cui intende
affiliarsi.
Articolo 31 - Scioglimento
1.
Lo scioglimento dell'Associazione è
deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda
convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto
di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2.
L'assemblea, all'atto dello
scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione
dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di
altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 32 -
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal
presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei
regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva a cui intende affiliarsi e in
subordine le norme del Codice Civile.