Regolamento Regate

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Tutela delle tradizioni

Art. 2 – Scopo del Regolamento

TITOLO II – ISCRIZIONE ALLE REGATE

Art. 3 – Bando di concorso

Art. 4 – Presentazione della domanda d’iscrizione

Art. 5 – Selezioni eliminatorie

Art. 6 – Consegna e cura delle imbarcazioni da regata

TITOLO III – COMMISSIONE TECNICA E COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 7 – Nomina e composizione

Art. 8 – Durata del mandato, dimissioni, decadenza

Art. 9 – Incompatibilità

Art. 10 – Convocazione e riunioni

Art. 11 – Compiti della Commissione Tecnica

Art. 12 – Compiti della Commissione Disciplinare

Art. 13 – Termine per la definizione del procedimento

Art. 14 – Dispositivo e motivazione

TITOLO IV – ARBITRI

Art. 15 – Primo Arbitro.

Art. 16 – Arbitri di regata.

Art. 17 – Competenze tecniche

Art. 18 – Ammissione e formazione

Art. 19 – Albo degli arbitri e casi di incompatibilità

TITOLO V – SVOLGIMENTO DELLA REGATA

Art. 20 – Presentazione al campo di gara

Art. 21 – Estrazione dei numeri d’acqua e stesura del cordino

Art. 22 – Partenza della regata, sua ripetizione e sospensione

Art. 23 – Partenza irregolare

Art. 24 – “Cavata” in corsia

Art. 25 – Tratto a voga libera

Art. 26 – Definizione di abbordaggio

Art. 27 – Superamento “al campo”

Art. 28 – “Giro del paleto

Art. 29 – Sospensione della regata

Art. 30 – Conclusione della regata

Art. 31 – Ordine di arrivo e premiazioni

TITOLO VI – DELLE INFRAZIONI DI REGATA E LORO SANZIONI

Art. 32 – Infrazioni di regata

Art. 33 – Sanzioni irrogabili

TITOLO VII – DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 34 – Doveri ed obblighi

Art. 35 – Responsabilità

Art. 36 – Principio del risultato conseguito in regata

Art. 37 – Frode sportiva

Art. 38 – Illecito sportivo

Art. 39 – Aggressioni, insulti e minacce

Art. 40 – Recidiva

Art. 41 – Intemperanze dei sostenitori

Art. 42 – Antidoping

Art. 43 – Sponsor

Art. 44 – Sanzioni irrogabili

Art. 45 – Norma transitoria

 

TITOLO I - Princìpi generali

Articolo 1 - Tutela della tradizione

L’Amministrazione Comunale di Venezia, al fine di conservare e sviluppare la tradizione della voga in

uso nella laguna, organizza regate di voga alla veneta secondo un calendario che viene definito di anno

in anno con specifico provvedimento, nel rispetto, per quanto possibile, delle scadenze tradizionali.

Articolo 2 - Scopo del Regolamento

Per organizzare e disciplinare le regate di voga alla veneta, l’Amministrazione Comunale, tramite la

Direzione Turismo, Tutela delle Tradizioni si avvale della collaborazione degli arbitri, della

Commissione Tecnica, della Commissione di Disciplina nonché del parere consultivo

dell’Associazione Regatanti, qualora regolarmente costituita.

Per ciascuna regata, l’Amministrazione Comunale predispone specifico bando di concorso.

Lo svolgimento e la conduzione delle regate organizzate dall’Amministrazione Comunale dovranno

avvenire secondo le norme del presente “Regolamento delle Regate di Voga alla Veneta”, nonché

dello specifico bando di regata.

Al Regolamento dovranno attenersi i regatanti, gli arbitri, i membri della Commissione Tecnica e i

membri della Commissione di Disciplina, che concorreranno, nei rispettivi ruoli e competenze, alla

migliore riuscita delle regate.

Chiunque contravvenga alle norme del presente Regolamento incorrerà nelle sanzioni previste dallo

stesso.

TITOLO II - Iscrizione alle Regate

Articolo 3 - Bando di concorso

Il Servizio comunale competente provvederà a pubblicizzare per ciascuna regata i relativi bandi di

concorso.

Nel bando dovranno apparire chiaramente: la denominazione della regata, la data e l’orario di

svolgimento, le imbarcazioni sulle quali si dovranno misurare i regatanti, gli eventuali limiti d’età, il

percorso, le modalità d’iscrizione, i documenti da presentare insieme alla domanda d’iscrizione, la

data di scadenza delle iscrizioni, gli indumenti da indossare durante la regata, la data e il luogo delle

eventuali selezioni, le bandiere, i premi e le indennità stabilite dall’Amministrazione Comunale.

Il bando potrà contenere altre prescrizioni stabilite, in accordo con la Commissione Tecnica.

Articolo 4 - Presentazione della domanda d’iscrizione

La domanda d’iscrizione avverrà mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli forniti

dalla Direzione competente.

Non sarà accettata la domanda di iscrizione degli equipaggi che non presentino, contestualmente alla

domanda e per ciascuno dei componenti, il certificato medico di idoneità specifica, nel rispetto delle

vigenti disposizioni in materia dalle competenti Unità Sanitarie Locali e dal C.O.N.I..

Non sarà accettata la domanda di iscrizione di equipaggi nella cui composizione siano presenti

regatanti colpiti da squalifica e/o sospensione con provvedimento definitivo non ancora eseguito.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta da parte di ciascun regatante

l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento, delle decisioni assunte dagli

Arbitri, dalla Commissione Tecnica e dalla Commissione di Disciplina, organi che vengono

riconosciuti quali unici deputati a dirimere le controversie relative a qualsiasi aspetto delle regate e

delle selezioni eliminatorie nonché all’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento.

Articolo 5 - Selezioni eliminatorie

Qualora le domande di partecipazione, presentate nei termini e nei modi prescritti, dovessero essere

superiori a nove, la Commissione Tecnica procederà alla formazione dei ruoli facendo ricorso alle

selezioni eliminatorie nominando il Primo Giudice e gli arbitri.

Articolo 6 - Consegna e cura delle imbarcazioni da regata

Ai regatanti in ruolo saranno assegnate le imbarcazioni mediante sorteggio.

Dal momento della consegna delle imbarcazioni fino al momento della loro restituzione, i regatanti di

ogni equipaggio saranno considerati responsabili della buona conservazione del materiale avuto in

uso.

Qualora, previa verifica tecnica ed esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, il Servizio della

competente Direzione constatasse danneggiamenti, oppure fossero rilevate ritardate o mancate

restituzioni, l’equipaggio che risultasse responsabile sarà chiamato a risarcire il danno che avverrà

innanzitutto con la rivalsa sull’importo del premio di regata e/o sull’indennità di allenamento. Resta

nella competenza della Commissione di Disciplina comminare all’equipaggio i provvedimenti

sanzionatori che riterrà opportuni.

TITOLO III - Commissione Tecnica e Commissione di Disciplina

Articolo 7 - Nomina e composizione

I componenti della Commissione Tecnica e della Commissione di Disciplina vengono nominati dal

Sindaco. Le Commissioni sono composte come segue:

Commissione Tecnica:

a) quattro membri effettivi più quattro membri supplenti vengono designati

dall’Amministrazione Comunale;

b) un membro più un supplente vengono designati dall’Associazione Regatanti.

Dopo la scelta dei membri da parte del Sindaco, la Direzione Turismo provvederà alla definizione

delle modalità per la designazione dei componenti riservata all’Associazione Regatanti. Hanno diritto

di esprimere la loro preferenza tutti coloro che nei tre anni precedenti abbiano disputato almeno tre

regate e/o selezioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, i re del remo ed i regatanti che

saranno accettati nell’Associazione anche se non più operanti nell’ambito agonistico.

Qualora, per qualsivoglia ragione o causa, i regatanti non designassero i componenti della

Commissione Tecnica nei tempi e secondo le modalità sopra definite, anche questi verranno designati

dal Sindaco.

Conformemente alle preferenze espresse dai regatanti per la designazione dei componenti della

Commissione Tecnica, verrà formulata una graduatoria nominativa che sarà utilizzata in caso di

dimissioni o decadenza prima della scadenza del mandato di uno o più membri tra quelli eletti dai

regatanti; tale graduatoria rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata in carica della

Commissione Tecnica.

ommissione di Disciplina:

a) due membri più due supplenti sono designati dal Sindaco;

b) un membro più un supplente sono nominati dal Sindaco su una rosa di nomi indicati

dall’Associazione Regatanti.

Articolo 8 - Durata del mandato, dimissioni, decadenza

Le Commissioni durano in carica un triennio e vengono rinnovate prima dell’inizio della stagione

remiera successiva.

Nella prima riunione la Commissione Tecnica procede alla nomina del Presidente entro il numero dei

membri nominati dal Sindaco, quindi a quella del Vicepresidente, che invece può essere nominato

entro il pieno numero dei componenti della Commissione.

La Commissione Disciplinare nella prima riunione procede alla nomina del proprio Presidente tra

quelli nominati dal Sindaco.

Qualora la scadenza del mandato dei componenti dei due organismi si determini prima della fine della

stagione remiera relativa all’anno in corso, essi rimangono in carica fino allo svolgimento dell’ultima

regata prevista nella stagione.

Tutti i componenti alla scadenza del mandato sono rieleggibili.

L’assenza ingiustificata di un componente per tre volte consecutive comporta la sua decadenza e

sostituzione.

Nel caso di dimissioni o di decadenza, per quanto riguarda la Commissione Tecnica e la Commissione

di Disciplina subentrerà il supplente disponibile.

Articolo 9 - Incompatibilità

Nell’ambito di regate organizzate o indette dall’Amministrazione Comunale, per il periodo in cui

rimangono in carica, i componenti della Commissione Tecnica e della Commissione Disciplinare non

possono partecipare, in qualità di regatanti, a regate organizzate o indette dall’Amministrazione

Comunale e non possono espletare le funzioni di Arbitro.

Gli stessi non possono svolgere il loro incarico, che verrà temporaneamente sospeso, qualora

ricadessero nel vincolo di parentela fino al secondo grado.

Articolo 10 - Convocazione e riunioni

Le riunioni delle Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti. In caso di assenza o

impedimento dei Presidenti, le convocazioni sono effettuate dai Vice Presidenti. Le convocazioni

devono essere effettuate convocazione telefonicamente, via fax o via telematica con almeno

ventiquattrore di anticipo. Le riunioni sono valide quando vedono la partecipazione della maggioranza

dei membri. Le decisioni assunte dalle Commissioni sono valide quando sono approvate dalla

maggioranza dei presenti.

L’Amministrazione Comunale provvede ad assegnare a ciascuna Commissione un segretario, al quale

spetta redigere e curare la tenuta dei verbali delle riunioni ed effettuare le comunicazioni dei

provvedimenti adottati. Il verbale, redatto su apposito registro numerato e vidimato in ogni sua pagina

dal Presidente, è sottoposto all’approvazione della rispettiva Commissione.

I membri delle Commissioni, inclusi i rispettivi segretari, sono tenuti all’obbligo della segretezza

relativamente al processo di formazione delle decisioni e ai voti espressi dai singoli componenti.

Le Commissioni hanno la propria sede presso la Direzione competente; in tale sede le Commissioni

tengono le proprie riunioni, ricevono comunicazioni, segnalazioni, ecc., tengono depositati gli atti

relativi alla propria attività e i verbali delle riunioni.

In caso di necessità organizzative o per cause non prevedibili, le Commissioni, su decisione del

rispettivo Presidente e previa comunicazione al Servizio Tutela Tradizioni, possono riunirsi in luogo

diverso dalla sede istituzionale.

Articolo 11 - Compiti della Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica:

a) collabora con gli uffici della Direzione Turismo nella programmazione annuale delle regate di

voga alla veneta, e nella definizione del contenuto dei singoli bandi di concorso;

b) allo scopo di uniformare quanto più possibile lo stile di conduzione delle regate da parte degli

arbitri, provvede periodicamente ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento;

c) in caso di esubero di iscritti alle selezioni eliminatorie, predispone la composizione delle batterie;

d) stabilisce le modalità tecniche di approntamento dei campi di regata e di quant’altro necessario per

il migliore svolgimento delle regate stesse;

e) stabilisce, in accordo con la Direzione Turismo, le modalità di video registrazione di ciascuna

regata;

f) designa di volta in volta il Primo Arbitro nonché gli arbitri necessari alla conduzione della regata;

g) esaminato il referto inoltrato dal Primo Arbitro, il secondo giorno feriale successivo alla data di

effettuazione della regata, procederà alla sua omologazione.

Articolo 12 - Compiti della Commissione di Disciplina

La Commissione di Disciplina, sulla base delle notizie contenute nel referto arbitrale trasmesso dalla

Commissione Tecnica, ovvero d’ufficio con segnalazione scritta, è competente nel valutare ogni e

qualsiasi infrazione disciplinare commessa dagli arbitri, dai regatanti e dai membri della Commissione

Tecnica in qualsiasi luogo e momento si verifichi.

Fermo il principio che l’ordine di arrivo è da considerarsi immutabile, i regatanti possono inoltrare

proprie segnalazioni scritte alla Commissione di Disciplina nei seguenti casi:

a) qualora ritenessero di aver subito un provvedimento sanzionatorio ingiusto

b) qualora ritenessero di essere stati danneggiati nel corso della regata.

Possono inoltre ricorrere alla Commissione di Disciplina anche la Commissione Tecnica, gli arbitri e

l’Amministrazione Comunale, nel caso in cui non avessero potuto applicare la sanzione in quanto il

comportamento illecito da parte di qualsiasi soggetto contemplato dal presente Regolamento, fosse

stato messo in atto a regata conclusa od al di fuori di essa, ciò indipendentemente che lo stesso

costituisca o meno un reato.

Articolo 13 - Termine per la definizione del procedimento

Entro due giorni dal ricevimento del referto arbitrale, oppure di segnalazioni, ed entro dieci giorni

dalla prima riunione, la Commissione di Disciplina dovrà espletare l’intera istruttoria e pronunciarsi

definitivamente; ciò comunque prima delle successive eliminatorie.

La Commissione di Disciplina può convocare chiunque ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei

fatti, così come acquisire le videoregistrazioni e le prove fotografiche che reputasse necessarie.

I convocati possono farsi assistere ma non rappresentare da persona di fiducia, e la stessa non può

appartenere al ruolo dei regatanti iscritti alla competizione relativamente alla quale è sorta la

contestazione.

Chi, convocato, non si presenti senza giustificato motivo, verrà sottoposto a provvedimento

disciplinare.

Alla convocazione può partecipare solo la parte in causa e chi eventualmente la assiste.

Articolo 14 - Dispositivo e motivazione

La decisione della Commissione di Disciplina è inappellabile e definitiva ed è pronunciata attraverso

un dispositivo che verrà pubblicato entro un giorno dalla decisione. La motivazione sarà resa nota

entro quindici giorni dal deposito del dispositivo.

I provvedimenti vengono annotati in apposito casellario, dove permangono in efficacia per la stagione

in corso e le due successive.

TITOLO IV - Arbitri

Articolo 15 - Primo Arbitro

Il Primo Arbitro:

a) dirige e coordina la delegazione degli Arbitri designati alla conduzione della regata o delle

selezioni eliminatorie;

b) interviene in ultima istanza sul campo di regata per dirimere eventuali dubbi o diversità di

interpretazione sulle norme del Regolamento relativamente all’ambito della competenza arbitrale;

c) svolge la funzione di collegamento fra gli Arbitri e i regatanti;

d) controlla la regolarità degli approntamenti del campo di regata o delle selezioni eliminatorie, in

base alle disposizioni impartite dalla Commissione Tecnica; ovvero vi delega altro Arbitro;

g) se dirige lo svolgimento della regata, comunica all’arbitro di arrivo i provvedimenti adottati nel

corso della stessa;

h) dichiara la sospensione o la conclusione delle regate e delle selezioni eliminatorie;

e) raccoglie al termine della regata i referti degli Arbitri e stila la classifica finale di arrivo;

f) predispone il proprio referto da depositare, unitamente a tutti gli altri, presso la Direzione Turismo

entro il secondo giorno feriale successivo alla manifestazione.

Articolo 16 - Arbitri di regata

I compiti degli arbitri di regata, assegnati dal Primo Arbitro, sono i seguenti:

arbitro di partenza:

a) verifica la regolarità delle imbarcazioni, dei remi, delle forcole e dell’abbigliamento dei regatanti;

b) presenzia all’estrazione dei numeri d’acqua (regata) o all’estrazione del colore delle imbarcazioni

(eliminatorie);

c) presenzia alla stesura del cordino;

d) impartisce il “via”;

e) dichiara la partenza irregolare e la sua ripetizione;

f) comunica all’Arbitro di arrivo i provvedimenti adottati durante la fase della partenza;

g) redige e consegna al Primo Arbitro il proprio referto.

arbitri di percorso:

a) collaborano fra loro nella conduzione della regata;

b) dichiarano la sospensione e la conclusione della regata;

c) comunicano all’Arbitro di arrivo i provvedimenti adottati nel corso della regata;

d) redigono e consegnano al Primo Arbitro il rispettivo referto.

arbitro di arrivo:

a) compila l’ordine di arrivo ufficiale, integrandolo con gli eventuali provvedimenti comminati

dall’arbitro di partenza e dall’arbitro di percorso;

b) interviene tempestivamente nel caso di comportamento scorretto od antisportivo messo in atto dai

regatanti, tanto sul palco galleggiante che nelle immediate vicinanze, per evitare sul nascere

turbative od incidenti;

c) redige e consegna al Primo Arbitro il proprio referto.

Articolo 17 - Competenze tecniche

Gli arbitri giudicano sulla regolarità della regata e delle selezioni eliminatorie, sulle infrazioni

commesse dagli equipaggi, sul comportamento tenuto dai regatanti in ruolo e di quelli, riconosciuti,

che assistono fra il pubblico.

Adottano le decisioni devolute alla loro esclusiva discrezionalità tecnica o disciplinare, in base a

quanto previsto dal presente Regolamento e le riportano per iscritto nel referto di regata.

Articolo 18 - Ammissione e formazione

L’Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Commissione Tecnica, provvede

periodicamente ad indire un bando pubblico per il reclutamento di nuovi arbitri.

I candidati dovranno superare un colloquio di idoneità e una prova pratica avanti la Commissione

Tecnica.

Articolo 19 - Albo degli arbitri e casi di incompatibilità

Il nominativo dei candidati arbitri che saranno dichiarati idonei sarà inserito in un apposito Albo.

L’iscrizione all’Albo non pregiudica la facoltà per la Commissione Tecnica di poter compiere

saltuariamente delle sessioni di verifica del livello tecnico degli arbitri. L’insufficiente preparazione

comporta la sospensione temporanea dal ruolo.

I regatanti partecipanti alla Regata Storica su gondolini e mascarete, che lo richiedano, sono iscritti

all’Albo senza bisogno di ulteriori formalità.

Gli Arbitri non possono partecipare in qualità di regatanti a regate organizzate o indette

dall’Amministrazione Comunale. Lo svolgimento della funzione di Arbitro costituisce causa di

incompatibilità con la nomina a componente della Commissione Tecnica e della Commissione

Disciplinare.

Gli stessi non possono svolgere il loro incarico, qualora ricadessero nel vincolo di parentela fino al

secondo grado.

TITOLO V - Svolgimento della regata

Articolo 20 - Presentazione al campo di gara

Il giorno della regata, indossando la divisa prescritta dal bando di regata, i regatanti dovranno trovarsi

nel luogo designato per la partenza con un anticipo di mezz’ora sull’orario di partenza previsto dal

bando di regata.

Le forcole dovranno risultare inserite negli appositi fori e potranno essere variamente inclinate; i remi

dovranno presentare le caratteristiche tradizionali in uso nella voga alla veneta.

Articolo 21 - Estrazione dei numeri d’acqua e stesura del cordino

Prima dell’estrazione dei numeri d’acqua, i regatanti saranno avvisati delle eventuali varianti di

percorso o di altre modifiche che si fossero rese necessarie per cause impreviste, che dovranno essere

disciplinatamente rispettate.

Seguirà l’estrazione dei numeri d’acqua, a cui sono tenuti a presenziare i poppieri (riserva compresa).

Si procederà con la stesura del cordino di partenza, operazione che sarà eseguita consultando il parere

dei poppieri.

La regata avrà luogo quando gli equipaggi presenti non siano inferiori al numero di sette.

Articolo 22 - Partenza della regata, sua ripetizione

In base al numero d’acqua assegnato dal sorteggio, gli equipaggi dovranno trovarsi nelle vicinanze

almeno cinque minuti prima della partenza e raccoglierlo prontamente all’avviso dell’arbitro.

La riserva dovrà collocarsi nel luogo che sarà indicato dall’arbitro e potrà seguire la regata a debita

distanza e comunque costantemente in coda all’ultima imbarcazione in gara.

Dopo aver constatato la regolarità dell’allineamento, il “via” sarà dato dall’arbitro il quale vi

provvederà con un colpo di pistola, oppure “alla voce” con idoneo strumento di amplificazione.

Articolo 23 - Partenza irregolare

Verificatasi una partenza irregolare, l’arbitro sospenderà immediatamente la regata e farà nuovamente

allineare gli equipaggi per una nuova partenza.

Gli equipaggi si disporranno con sollecitudine ai posti di partenza, in base al numero d’acqua

assegnato dal sorteggio.

Articolo 24 - “Cavata” in corsia

Nel caso in cui per la “cavata”, si svolga entro un percorso suddiviso in corsie, ciascun equipaggio

dovrà obbligatoriamente mantenere la rotta all’interno della corsia assegnatagli dall’estrazione dei

numeri d’acqua e ciò fino al termine dei galleggiamenti segnaletici.

In ogni caso gli equipaggi dovranno mantenere una posizione tale da non provocare accavallamento di

remi con equipaggi delle corsie limitrofe.

Articolo 25 - Tratto a voga libera

Nel tratto a voga libera, e comunque a partire dal termine del tratto in corsia, gli equipaggi dovranno

regolare la propria direzione e velocità in modo da non provocare accostamenti oltre lo spazio che

consenta una libera voga agli altri concorrenti, accavallamenti di remi, dirottamenti forzati di altre

imbarcazioni, attraversamenti di rotta altrui, qualunque altro “impasso” alla libera corsa degli

equipaggi in gara.

Sarà sanzionato l’equipaggio che nello scegliere una rotta costringa in questo modo altro o altri

equipaggi a saltare più vogate per evitare di urtare l’imbarcazione che ha deviato.

Articolo 26 - Definizione di abbordaggio.

Per abbordaggio si intende l’urto fra le imbarcazioni o il contatto dei remi, che avviene fra due o più

equipaggi concorrenti, e che abbia quale risultato finale quello di “tressàr la barca“ dell’avversario

bloccandone o impedendone la libera voga.

In caso di abbordaggio la responsabilità verrà senz’altro attribuita all’equipaggio dell’imbarcazione

che, per prima, ha deviato dalla propria rotta.

Non è considerato abbordaggio non verrà sanzionato contatto di lieve entità, che non influisce

sull’andamento della regata.

Articolo 27 - Superamento “al campo”

Se un equipaggio intende tentare il superamento di altri che lo precedono, dovrà dirottare a destra

(“stagando”) o a sinistra (“premando”) rispetto alla linea di rotta dell’imbarcazione che lo precede, a

condizione che vi sia lo spazio sufficiente per un agevole passaggio, che non venga impedito ad altri di

operare tentativi di sorpasso già in atto e che avvenga senza creare intralci di qualsiasi tipo.

L’equipaggio che sta per essere superato dovrà a sua volta mantenere la propria rotta senza effettuare

deviazioni tese ad impedire il superamento stesso, fatto salvo il caso in cui le deviazioni siano

necessitate dall’andamento o dalle caratteristiche del percorso.

Eseguito il superamento degli avversari, l’equipaggio potrà rientrare nella propria rotta precedente

solo se li avrà nettamente superati.

Articolo 28 - “Giro del paleto”

Giungendo in prossimità del “giro del paleto”, (che avverrà “premando” o “stagando” secondo quanto

comunicato ai regatanti prima della partenza), l’Arbitro comunicherà agli equipaggi di predisporsi alla

volta”.

Qualora la regata si presenti in formazione di fila, dopo l’avviso di “volta” non è ammesso il tentativo

di superamento all’interno (“stagando”) fino al termine della manovra di “zirada” mentre è consentito

quello effettuato “al campo” all’esterno (“premando”), purché ciò avvenga al largo e senza impedire la

libera voga agli equipaggi posti all’interno.

Se la regata si presenta in formazione non di fila, a parità di posizioni il diritto a girare per primo

spetta sempre all’equipaggio più interno, mentre le imbarcazioni posizionate “al campo” potranno

accodarsi solo essendovi lo spazio sufficiente, altrimenti dovranno girare al largo procurando di non

impedire la libera voga agli altri equipaggi.

Nel caso in cui la fila delle imbarcazioni si formi “al campo” e uno o più equipaggi si trovino collocati

all’interno, la precedenza alla “volta” spetta senz’altro all’imbarcazione posizionata all’interno.

Nel caso di rallentamento delle battute di voga dell’equipaggio che precede, quello che segue dovrà

adeguare la sua andatura alla diversa velocità, osservando la distanza di rispetto al fine di consentire

all’avversario il “giro del paleto” senza intralci. E’ ammesso anche in questo caso il tentativo di

superamento “al campo” all’esterno (“premando”), mentre è assolutamente vietato in ogni caso

l’inserimento all’interno (“stagando”). E’ altresì vietato il posizionamento della prua fra il “paleto” e

l’imbarcazione che sta attuando la “volta”.

Il “giro del paleto” ha termine quando l’imbarcazione ha completamente aggirato il palo o il

galleggiante, oppure, nel caso in cui siano utilizzate più boe, quando l’ultima sarà sfilata di poppa.

Il “giro del paleto” non costituisce un traguardo intermedio della regata, né può essere in alcun caso

invocato come tale.

Laddove applicabili, le disposizioni sopra elencate sono da interpretate al contrario qualora la regata

preveda l’utilizzo di imbarcazioni ad un remo.

Articolo 29 - Sospensione della regata

La regata potrà essere sospesa e conclusa qualora il primo giudice ravvisi inconvenienti di eccezionale

rilevanza, provocati da terzi estranei alla regata e che coinvolgono la pluralità dei partecipanti. In

questo caso la regata potrà essere dichiarata terminata dal primo giudice ed saranno acquisite come

definitive le posizioni ricoperte in quel momento dagli equipaggi

Articolo 30 - Conclusione della regata

Il traguardo della regata si intende raggiunto quando l’estremità anteriore del ferro di prua oltrepassa

la linea immaginaria che va dal caposaldo / boa al palco di arrivo.

Gli equipaggi riceveranno un avviso acustico nel momento in cui avranno ufficialmente concluso la

regata.

Dopo aver superato il traguardo, le imbarcazioni lasceranno libero con sollecitudine lo specchio

d’acqua per permettere l’arrivo degli equipaggi che seguono.

Articolo 31 - Ordine di arrivo e premiazioni

L’esito della regata corrisponderà all’ordine d’arrivo riportato dall’arbitro competente, eventualmente

integrato dalle variazioni in dipendenza delle decisioni assunte dagli arbitri.

Mantenendo un comportamento sportivo e decoroso, i “bandierati” attenderanno nelle proprie

imbarcazioni, nei pressi del palco di arrivo, di essere chiamati a turno per la cerimonia della

premiazione e ricevere le bandiere corrispondenti all’ordine di arrivo.

TITOLO VI - Delle infrazioni di regata e loro sanzioni

Articolo 32 - Infrazioni di regata

Sono di competenza del giudizio degli Arbitri le seguenti infrazioni al Regolamento:

Manomissione delle imbarcazioni e delle attrezzature

Qualora le imbarcazioni presentassero modifiche rispetto all’assetto originario della consegna e/o le

attrezzature (remi e forcole) non dovessero corrispondere alle caratteristiche tradizionali in uso nella

voga alla veneta. L’impossibilità della totale rimozione e/o ripristino in origine comporta la squalifica

dell’equipaggio.

Ritardo all’estrazione dei numeri d’acqua

Il ritardo di presentazione protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all’avviso di estrazione dei numeri

d’acqua (“poppieri a terra!”) comporta un richiamo. L’eventuale assenza per ritardo dell’equipaggio

non impedirà l’estrazione che sarà effettuata comunque.

Ritardo alla partenza

Il ritardo nel posizionamento al cordino protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all’orario di partenza è

equiparato ad un ammonimento per partenza irregolare.

Partenza irregolare

L’equipaggio che provoca una partenza irregolare sarà ammonito verbalmente. Qualora lo stesso

equipaggio si rendesse responsabile di un’ulteriore irregolare partenza, ciò comporterà la squalifica

dalla regata.

Invasione di corsia

L’invasione della corsia adiacente con l’imbarcazione, comporta la squalifica dalla regata e

l’immediato abbandono del campo di regata, fatto salvo il caso in cui l’Arbitro non ravvisi nella

deviazione una causa di forza maggiore e sempre che non vi sia danno o vantaggio per altri equipaggi.

Infrazioni nel tratto a voga libera

Nel caso in cui l’equipaggio ignori le indicazioni degli arbitri, esso dovrà essere immediatamente

sanzionato in base all’entità della violazione ed alla recidiva. Ogni deviazione che provochi intralcio

alla libera voga degli equipaggi, l’accavallamento di remi, il dirottamento forzato di altre

imbarcazioni, gli attraversamenti di rotta altrui, ogni altra molestia dovrà essere immediatamente

sanzionata in base alla gravità. In caso di squalifica, l’equipaggio dovrà immediatamente abbandonare

il campo di regata.

Provocare abbordaggio

Verificandosi il caso di abbordaggio, l’equipaggio ritenuto responsabile sarà squalificato e dovrà

immediatamente abbandonare il campo di regata.

Infrazione al “giro del paleto”

Urtare con la prua l’imbarcazione che precede mentre “volta”, oppure impedirne la libera voga,

costituisce infrazione che deve essere sanzionata in base alla gravità rilevata.

Il “giro del paleto” va sempre effettuato nella posizione che si occupa in regata al momento della

“volta” e pertanto non sono ammesse ripetizioni in caso non venisse effettuato. La mancata “volta” o,

in presenza dell’utilizzo di più boe, il mancato rispetto di tutti i galleggianti, determinerà l’immediata

squalifica dell’equipaggio, che dovrà pertanto abbandonare il campo di regata.

Infrazioni durante la cerimonia di premiazione

Se dopo essere stati chiamati almeno per tre volte, uno o più dei regatanti “bandierati” non si

presentassero al palco d’arrivo, oppure rifiutassero di ritirare la bandiera, essa non potrà più essere

ritirata successivamente. Quando ritirata, il plateale maltrattamento e/o danneggiamento della propria

bandiera, ovvero di quelle degli altri regatanti, anche con atti tali tale da impedirne la consegna, è

considerato atto oltraggioso alle tradizioni veneziane. Il rifiuto a ritirare la bandiera o il suo plateale

maltrattamento comporta il deferimento alla Commissione di Disciplina.

Pubblicità abusiva

Gli arbitri segnalano a referto l’eventuale utilizzo da parte dei regatanti della propria immagine a scopi

pubblicitari in occasione delle regate, salvo sia disponibile in visione l’apposita deroga, di cui si

riporteranno gli estremi.

Articolo 33 - Sanzioni irrogabili

Le sanzioni comminate dagli arbitri ai regatanti per comportamenti non regolamentari, posti in essere

prima, durante e dopo la disputa di una regata, devono ispirarsi al principio della proporzionalità

rispetto alla gravità dell’infrazione commessa, con l’applicazione di:

a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;

b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite

o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;

c) squalifica dalla regata: in caso di gravi infrazioni al Regolamento o, automaticamente, in caso di

seconda diffida.

Richiami e diffide verranno annotati in un apposito registro, depositato presso il Servizio Tutela

Tradizioni, dove permarranno in efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati

comminati e per i due anni successivi.

TITOLO VII - Dei provvedimenti disciplinari

Articolo 34 - Doveri ed obblighi.

Tutti i regatanti che siano stati iscritti ad una delle regate organizzate dall’Amministrazione Comunale

hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, sia nel campo di regata che fuori di esso,

osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano la partecipazione allo sport in generale

ed alla voga veneta in particolare.

I componenti della Commissione di Disciplina sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di

riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di

comunicazione in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi.

A tutte le persone contemplate nel presente Regolamento è fatto divieto di esprimere pubblicamente

giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone od organi operanti nell’ambito delle regate di cui al

presente regolamento, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie

o informazioni che riguardino fatti per i quali sia in corso una procedura disciplinare di cui al presente

regolamento.

I regatanti, gli arbitri e i membri della Commissione Tecnica sono tenuti ad osservare i provvedimenti

e le decisioni assunti dalla Commissione di Disciplina.

I membri delle Commissioni possono essere revocati dal Sindaco dal loro incarico qualora vengano

rilevate violazioni al presente Regolamento.

Articolo 35 - Responsabilità

Le sanzioni sono di norma comminate a tutto l’equipaggio. L’unica eccezione è prevista nel caso in

cui un regatante rivolga minacce e/o insulti (anche a gesti), nei confronti dei rappresentanti/dipendenti

dell’Amministrazione comunale, degli arbitri, dei membri della Commissione Tecnica e della

Commissione di Disciplina.

Articolo 36 - Principio del risultato conseguito in regata

Tutti debbono concorrere al regolare svolgimento dell’attività agonistica ed esercitare i relativi

controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.

Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato se viene successivamente accertato, con

provvedimento disciplinare, definitivo che lo stesso deriva da attività illecita oppure è stato ottenuto

con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.

Articolo 37 - Frode sportiva

Commettono frode sportiva coloro che con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procurano a sè

o ad altri un ingiusto profitto o un ingiusto danno.

Articolo 38 - Illecito sportivo

Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti

idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una regata ovvero ad assicurare a sè o ad altri un

vantaggio nella regata.

La Commissione di Disciplina oltre alle prove documentali e testimoniali, ha facoltà di utilizzare quale

mezzo di prova anche immagini fotografiche e televisive che offrano piena garanzia tecnica e

documentale per provvedimenti di squalifica o di sospensione.

Articolo 39 - Aggressioni, insulti e minacce

In qualunque tempo sia commesso ed indipendentemente dal fatto che ciò costituisca reato, a tutti i

soggetti contemplati nel presente Regolamento è fatto espresso divieto di:

1. minacciare e/o intimidire gli arbitri, i membri della Commissione Tecnica, della Commissione di

Disciplina, i dipendenti dell’Assessorato e di qualunque altro ufficio dell’Amministrazione

comunale;

2. esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o di organismi

operanti nell’ambito del Regolamento. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in

pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata

ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

A seconda della gravità del fatto e dall’eventuale recidiva e per le violazioni di cui al comma

precedente, sarà comminata una sanzione da un minimo della diffida a una sospensione non superiore

a due anni. Nei casi più gravi, può essere comminata l’esclusione dalla partecipazione a tutte le future

regate organizzate dall’Amministrazione comunale.

Dall’avvenimento del fatto al momento della sua segnalazione alla Commissione di Disciplina non

dovranno trascorrere più di cinque giorni lavorativi. Trascorso il termine temporale anzidetto, il caso

non potrà più essere preso in considerazione.

Articolo 40 - Recidiva

Per recidiva si intende il ripetersi di comportamento irregolare o illecito (sanzionato), tenuto da un

equipaggio o da un regatante, consistente in manovre irregolari e/o illecite effettuate nelle regate

precedenti anche non continuative.

In tal caso, la Commissione di Disciplina può aggravare la sanzione comminata dagli arbitri, ma non

oltre cinque volte quella inflitta.

Ai fini della recidiva, vengono prese in considerazione tutte le sanzioni irrogate al regatante nel corso

della stagione agonistica delle due stagioni precedenti.

Articolo 41 - Intemperanze dei sostenitori

I regatanti sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri accompagnatori e sostenitori.

Articolo 42 - antidoping

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli antidoping a sorteggio e

secondo le normative vigenti riconosciute dal C.O.N.I.. Il rifiuto di sottoporsi al test antidoping d a

parte di un regatante comporterà l’immediata squalifica del suo intero equipaggio, delegando la

Commissione di Disciplina ad ulteriori provvedimenti sanzionatori

Articolo 43 - Sponsor

E’ fatto divieto ai regatanti di utilizzare la propria immagine a scopi pubblicitari in occasione delle

regate, salvo espressa deroga attestata da provvedimento approvato dalla Direzione Comunale

competente, che ne dispone le dimensioni, la collocazione o la forma.

Il logo pubblicitario va apposto sulle divise da regata di tutti i componenti dell’equipaggio.

In caso di inosservanza parziale o totale del divieto, saranno applicate dal competente Servizio Tutela

Tradizioni, le sanzioni disciplinari previste, in ragione della gravità dell’infrazione.

Articolo 44 - Sanzioni irrogabili

L’irrogazione dei provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di Disciplina si ispira al

principio di proporzionalità alla gravità dell’infrazione commessa.

a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;

b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite

o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;

c) squalifica da una o più regate: in caso di gravi infrazioni al Regolamento, di recidiva e in caso di

seconda diffida.

d) sospensione da uno a cinque anni dalla partecipazione alle regate comunali: in caso di gravissime

infrazioni riguardanti illecito sportivo, aggressioni, insulti, minacce e intimidazioni, intemperanze

dei sostenitori.

e) ritiro del premio spettante: in base alla gravità riscontrata, potrà essere trattenuto il premio della

regata oppure anche l’indennità di allenamento. La sanzione dell’incameramento del premio potrà

essere irrogata in forma accessoria a quanto previsto ai punti a), b), c) e d) che precedono.

Due richiami equivalgono ad una diffida.

Due diffide comportano la squalifica per la prima regata di successiva effettuazione.

Richiami e diffide verranno annotati in un apposito registro, depositato presso il Servizio Tutela

Tradizioni, dove permarranno in efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati

comminati e per i due anni successivi.

Articolo 45 - Norma transitoria

A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento sono revocati tutti i provvedimenti

disciplinari relativi a squalifiche, richiami e diffide attualmente in essere