Regolamento Regate
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Tutela delle tradizioni
Art. 2 – Scopo del Regolamento
TITOLO II – ISCRIZIONE ALLE REGATE
Art. 3 – Bando di concorso
Art. 4 – Presentazione della domanda d’iscrizione
Art. 5 – Selezioni eliminatorie
Art. 6 – Consegna e cura delle imbarcazioni da regata
TITOLO III – COMMISSIONE TECNICA E COMMISSIONE DI DISCIPLINA
Art. 7 – Nomina e composizione
Art. 8 – Durata del mandato, dimissioni, decadenza
Art. 9 – Incompatibilità
Art. 10 – Convocazione e riunioni
Art. 11 – Compiti della Commissione Tecnica
Art. 12 – Compiti della Commissione Disciplinare
Art. 13 – Termine per la definizione del procedimento
Art. 14 – Dispositivo e motivazione
TITOLO IV – ARBITRI
Art. 15 – Primo Arbitro.
Art. 16 – Arbitri di regata.
Art. 17 – Competenze tecniche
Art. 18 – Ammissione e formazione
Art. 19 – Albo degli arbitri e casi di incompatibilità
TITOLO V – SVOLGIMENTO DELLA REGATA
Art. 20 – Presentazione al campo di gara
Art. 21 – Estrazione dei numeri d’acqua e stesura del cordino
Art. 22 – Partenza della regata, sua ripetizione e sospensione
Art. 23 – Partenza irregolare
Art. 24 – “
Cavata” in corsiaArt. 25 – Tratto a voga libera
Art. 26 – Definizione di abbordaggio
Art. 27 – Superamento “
al campo”Art. 28 – “Giro del paleto”
Art. 29 – Sospensione della regata
Art. 30 – Conclusione della regata
Art. 31 – Ordine di arrivo e premiazioni
TITOLO VI – DELLE INFRAZIONI DI REGATA E LORO SANZIONI
Art. 32 – Infrazioni di regata
Art. 33 – Sanzioni irrogabili
TITOLO VII – DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 34 – Doveri ed obblighi
Art. 35 – Responsabilità
Art. 36 – Principio del risultato conseguito in regata
Art. 37 – Frode sportiva
Art. 38 – Illecito sportivo
Art. 39 – Aggressioni, insulti e minacce
Art. 40 – Recidiva
Art. 41 – Intemperanze dei sostenitori
Art. 42 – Antidoping
Art. 43 – Sponsor
Art. 44 – Sanzioni irrogabili
Art. 45 – Norma transitoria
TITOLO I - Princìpi generali
Articolo 1 - Tutela della tradizione
L’Amministrazione Comunale di Venezia, al fine di conservare e sviluppare la tradizione della voga in
uso nella laguna, organizza regate di voga alla veneta secondo un calendario che viene definito di anno
in anno con specifico provvedimento
, nel rispetto, per quanto possibile, delle scadenze tradizionali.Articolo 2 - Scopo del Regolamento
Per organizzare e disciplinare le regate di voga alla veneta, l’Amministrazione Comunale, tramite la
Direzione Turismo, Tutela delle Tradizioni si avvale della collaborazione degli arbitri, della
Commissione Tecnica, della Commissione di Disciplina nonché del parere consultivo
dell’Associazione Regatanti, qualora regolarmente costituita.
Per ciascuna regata, l’Amministrazione Comunale predispone specifico bando di concorso.
Lo svolgimento e la conduzione delle regate organizzate dall’Amministrazione Comunale dovranno
avvenire secondo le norme del presente “
Regolamento delle Regate di Voga alla Veneta”, nonchédello specifico bando di regata.
Al Regolamento dovranno attenersi i regatanti, gli arbitri, i membri della Commissione Tecnica e i
membri della Commissione di Disciplina, che concorreranno, nei rispettivi ruoli e competenze, alla
migliore riuscita delle regate.
Chiunque contravvenga alle norme del presente Regolamento incorrerà nelle sanzioni previste dallo
stesso.
TITOLO II - Iscrizione alle Regate
Articolo 3 - Bando di concorso
Il Servizio comunale competente provvederà a pubblicizzare per ciascuna regata i relativi bandi di
concorso.
Nel bando dovranno apparire chiaramente: la denominazione della regata, la data e l’orario di
svolgimento, le imbarcazioni sulle quali si dovranno misurare i regatanti, gli eventuali limiti d’età, il
percorso, le modalità d’iscrizione, i documenti da presentare insieme alla domanda d’iscrizione, la
data di scadenza delle iscrizioni, gli indumenti da indossare durante la regata, la data e il luogo delle
eventuali selezioni, le bandiere, i premi e le indennità stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Il bando potrà contenere altre prescrizioni stabilite, in accordo con la Commissione Tecnica.
Articolo 4 - Presentazione della domanda d’iscrizione
La domanda d’iscrizione avverrà mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli forniti
dalla Direzione competente.
Non sarà accettata la domanda di iscrizione degli equipaggi che non presentino, contestualmente alla
domanda e per ciascuno dei componenti, il certificato medico di idoneità specifica, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia dalle competenti Unità Sanitarie Locali e dal C.O.N.I..
Non sarà accettata la domanda di iscrizione di equipaggi nella cui composizione siano presenti
regatanti colpiti da squalifica e/o sospensione con provvedimento definitivo non ancora eseguito.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta da parte di ciascun regatante
l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento, delle decisioni assunte dagli
Arbitri, dalla Commissione Tecnica e dalla Commissione di Disciplina, organi che vengono
riconosciuti quali unici deputati a dirimere le controversie relative a qualsiasi aspetto delle regate e
delle selezioni eliminatorie nonché all’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento.
Articolo 5 - Selezioni eliminatorie
Qualora le domande di partecipazione, presentate nei termini e nei modi prescritti, dovessero essere
superiori a nove, la Commissione Tecnica procederà alla formazione dei ruoli facendo ricorso alle
selezioni eliminatorie nominando il Primo Giudice e gli arbitri.
Articolo 6 - Consegna e cura delle imbarcazioni da regata
Ai regatanti in ruolo saranno assegnate le imbarcazioni mediante sorteggio.
Dal momento della consegna delle imbarcazioni fino al momento della loro restituzione, i regatanti di
ogni equipaggio saranno considerati responsabili della buona conservazione del materiale avuto in
uso.
Qualora, previa verifica tecnica ed esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, il Servizio della
competente Direzione constatasse danneggiamenti, oppure fossero rilevate ritardate o mancate
restituzioni, l’equipaggio che risultasse responsabile sarà chiamato a risarcire il danno che avverrà
innanzitutto con la rivalsa sull’importo del premio di regata e/o sull’indennità di allenamento. Resta
nella competenza della Commissione di Disciplina comminare all’equipaggio i provvedimenti
sanzionatori che riterrà opportuni.
TITOLO III -
Commissione Tecnica e Commissione di DisciplinaArticolo 7 - Nomina e composizione
I componenti della Commissione Tecnica e della Commissione di Disciplina vengono nominati dal
Sindaco. Le Commissioni sono composte come segue:
Commissione Tecnica:
a) quattro membri effettivi più quattro membri supplenti vengono designati
dall’Amministrazione Comunale;
b) un membro più un supplente vengono designati dall’Associazione Regatanti.
Dopo la scelta dei membri da parte del Sindaco, la Direzione Turismo provvederà alla definizione
delle modalità per la designazione dei componenti riservata all’Associazione Regatanti. Hanno diritto
di esprimere la loro preferenza tutti coloro che nei tre anni precedenti abbiano disputato almeno tre
regate e/o selezioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, i re del remo ed i regatanti che
saranno accettati nell’Associazione anche se non più operanti nell’ambito agonistico.
Qualora, per qualsivoglia ragione o causa, i regatanti non designassero i componenti della
Commissione Tecnica nei tempi e secondo le modalità sopra definite, anche questi verranno designati
dal Sindaco.
Conformemente alle preferenze espresse dai regatanti per la designazione dei componenti della
Commissione Tecnica, verrà formulata una graduatoria nominativa che sarà utilizzata in caso di
dimissioni o decadenza prima della scadenza del mandato di uno o più membri tra quelli eletti dai
regatanti; tale graduatoria rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata in carica della
Commissione Tecnica.
ommissione di Disciplina
:a) due membri più due supplenti sono designati dal Sindaco;
b) un membro più un supplente sono nominati dal Sindaco su una rosa di nomi indicati
dall’Associazione Regatanti.
Articolo 8 - Durata del mandato, dimissioni, decadenza
Le Commissioni durano in carica un triennio e vengono rinnovate prima dell’inizio della stagione
remiera successiva.
Nella prima riunione la Commissione Tecnica procede alla nomina del Presidente entro il numero dei
membri nominati dal Sindaco, quindi a quella del Vicepresidente, che invece può essere nominato
entro il pieno numero dei componenti della Commissione.
La Commissione Disciplinare nella prima riunione procede alla nomina del proprio Presidente tra
quelli nominati dal Sindaco.
Qualora la scadenza del mandato dei componenti dei due organismi si determini prima della fine della
stagione remiera relativa all’anno in corso, essi rimangono in carica fino allo svolgimento dell’ultima
regata prevista nella stagione.
Tutti i componenti alla scadenza del mandato sono rieleggibili.
L’assenza ingiustificata di un componente per tre volte consecutive comporta la sua decadenza e
sostituzione.
Nel caso di dimissioni o di decadenza, per quanto riguarda la Commissione Tecnica e la Commissione
di Disciplina subentrerà il supplente disponibile.
Articolo 9 - Incompatibilità
Nell’ambito di regate organizzate o indette dall’Amministrazione Comunale, per il periodo in cui
rimangono in carica, i componenti della Commissione Tecnica e della Commissione Disciplinare non
possono partecipare, in qualità di regatanti, a regate organizzate o indette dall’Amministrazione
Comunale e non possono espletare le funzioni di Arbitro.
Gli stessi non possono svolgere il loro incarico, che verrà temporaneamente sospeso, qualora
ricadessero nel vincolo di parentela fino al secondo grado.
Articolo 10 - Convocazione e riunioni
Le riunioni delle Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti. In caso di assenza o
impedimento dei Presidenti, le convocazioni sono effettuate dai Vice Presidenti. Le convocazioni
devono essere effettuate convocazione telefonicamente, via fax o via telematica con almeno
ventiquattrore di anticipo. Le riunioni sono valide quando vedono la partecipazione della maggioranza
dei membri. Le decisioni assunte dalle Commissioni sono valide quando sono approvate dalla
maggioranza dei presenti.
L’Amministrazione Comunale provvede ad assegnare a ciascuna Commissione un segretario, al quale
spetta redigere e curare la tenuta dei verbali delle riunioni ed effettuare le comunicazioni dei
provvedimenti adottati. Il verbale, redatto su apposito registro numerato e vidimato in ogni sua pagina
dal Presidente, è sottoposto all’approvazione della rispettiva Commissione.
I membri delle Commissioni, inclusi i rispettivi segretari, sono tenuti all’obbligo della segretezza
relativamente al processo di formazione delle decisioni e ai voti espressi dai singoli componenti.
Le Commissioni hanno la propria sede presso la Direzione competente; in tale sede le Commissioni
tengono le proprie riunioni, ricevono comunicazioni, segnalazioni, ecc., tengono depositati gli atti
relativi alla propria attività e i verbali delle riunioni.
In caso di necessità organizzative o per cause non prevedibili, le Commissioni, su decisione del
rispettivo Presidente e previa comunicazione al Servizio Tutela Tradizioni, possono riunirsi in luogo
diverso dalla sede istituzionale.
Articolo 11 - Compiti della Commissione Tecnica
La Commissione Tecnica:
a) collabora con gli uffici della Direzione Turismo nella programmazione annuale delle regate di
voga alla veneta, e nella definizione del contenuto dei singoli bandi di concorso;
b) allo scopo di uniformare quanto più possibile lo stile di conduzione delle regate da parte degli
arbitri, provvede periodicamente ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento;
c) in caso di esubero di iscritti alle selezioni eliminatorie, predispone la composizione delle batterie;
d) stabilisce le modalità tecniche di approntamento dei campi di regata e di quant’altro necessario per
il migliore svolgimento delle regate stesse;
e) stabilisce, in accordo con la Direzione Turismo, le modalità di video registrazione di ciascuna
regata;
f) designa di volta in volta il Primo Arbitro nonché gli arbitri necessari alla conduzione della regata;
g) esaminato il referto inoltrato dal Primo Arbitro, il secondo giorno feriale successivo alla data di
effettuazione della regata, procederà alla sua omologazione.
Articolo 12 - Compiti della Commissione di Disciplina
La Commissione di Disciplina, sulla base delle notizie contenute nel referto arbitrale trasmesso dalla
Commissione Tecnica, ovvero d’ufficio con segnalazione scritta, è competente nel valutare ogni e
qualsiasi infrazione disciplinare commessa dagli arbitri, dai regatanti e dai membri della Commissione
Tecnica in qualsiasi luogo e momento si verifichi.
Fermo il principio che l’ordine di arrivo è da considerarsi immutabile, i regatanti possono inoltrare
proprie segnalazioni scritte alla Commissione di Disciplina nei seguenti casi:
a) qualora ritenessero di aver subito un provvedimento sanzionatorio ingiusto
b) qualora ritenessero di essere stati danneggiati nel corso della regata.
Possono inoltre ricorrere alla Commissione di Disciplina anche la Commissione Tecnica, gli arbitri e
l’Amministrazione Comunale, nel caso in cui non avessero potuto applicare la sanzione in quanto il
comportamento illecito da parte di qualsiasi soggetto contemplato dal presente Regolamento, fosse
stato messo in atto a regata conclusa od al di fuori di essa, ciò indipendentemente che lo stesso
costituisca o meno un reato.
Articolo 13 - Termine per la definizione del procedimento
Entro due giorni dal ricevimento del referto arbitrale, oppure di segnalazioni, ed entro dieci giorni
dalla prima riunione, la Commissione di Disciplina dovrà espletare l’intera istruttoria e pronunciarsi
definitivamente; ciò comunque prima delle successive eliminatorie.
La Commissione di Disciplina può convocare chiunque ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei
fatti, così come acquisire le videoregistrazioni e le prove fotografiche che reputasse necessarie.
I convocati possono farsi assistere ma non rappresentare da persona di fiducia, e la stessa non può
appartenere al ruolo dei regatanti iscritti alla competizione relativamente alla quale è sorta la
contestazione.
Chi, convocato, non si presenti senza giustificato motivo, verrà sottoposto a provvedimento
disciplinare.
Alla convocazione può partecipare solo la parte in causa e chi eventualmente la assiste.
Articolo 14 - Dispositivo e motivazione
La decisione della Commissione di Disciplina è inappellabile e definitiva ed è pronunciata attraverso
un dispositivo che verrà pubblicato entro un giorno dalla decisione. La motivazione sarà resa nota
entro quindici giorni dal deposito del dispositivo.
I provvedimenti vengono annotati in apposito casellario, dove permangono in efficacia per la stagione
in corso e le due successive.
TITOLO IV - Arbitri
Articolo 15 - Primo Arbitro
Il Primo Arbitro
:a) dirige e coordina la delegazione degli Arbitri designati alla conduzione della regata o delle
selezioni eliminatorie;
b) interviene in ultima istanza sul campo di regata per dirimere eventuali dubbi o diversità di
interpretazione sulle norme del Regolamento relativamente all’ambito della competenza arbitrale;
c) svolge la funzione di collegamento fra gli Arbitri e i regatanti;
d) controlla la regolarità degli approntamenti del campo di regata o delle selezioni eliminatorie, in
base alle disposizioni impartite dalla Commissione Tecnica; ovvero vi delega altro Arbitro;
g) se dirige lo svolgimento della regata, comunica all’arbitro di arrivo i provvedimenti adottati nel
corso della stessa;
h) dichiara la sospensione o la conclusione delle regate e delle selezioni eliminatorie;
e) raccoglie al termine della regata i referti degli Arbitri e stila la classifica finale di arrivo;
f) predispone il proprio referto da depositare, unitamente a tutti gli altri, presso la Direzione Turismo
entro il secondo giorno feriale successivo alla manifestazione.
Articolo 16 - Arbitri di regata
I compiti degli arbitri di regata, assegnati dal Primo Arbitro, sono i seguenti:
arbitro di partenza
:a) verifica la regolarità delle imbarcazioni, dei remi, delle forcole e dell’abbigliamento dei regatanti;
b) presenzia all’estrazione dei numeri d’acqua (regata) o all’estrazione del colore delle imbarcazioni
(eliminatorie);
c) presenzia alla stesura del cordino;
d) impartisce il “via”;
e) dichiara la partenza irregolare e la sua ripetizione;
f) comunica all’Arbitro di arrivo i provvedimenti adottati durante la fase della partenza;
g) redige e consegna al Primo Arbitro il proprio referto.
arbitri di percorso
:a) collaborano fra loro nella conduzione della regata;
b) dichiarano la sospensione e la conclusione della regata;
c) comunicano all’Arbitro di arrivo i provvedimenti adottati nel corso della regata;
d) redigono e consegnano al Primo Arbitro il rispettivo referto.
arbitro di arrivo
:a) compila l’ordine di arrivo ufficiale, integrandolo con gli eventuali provvedimenti comminati
dall’arbitro di partenza e dall’arbitro di percorso;
b) interviene tempestivamente nel caso di comportamento scorretto od antisportivo messo in atto dai
regatanti, tanto sul palco galleggiante che nelle immediate vicinanze, per evitare sul nascere
turbative od incidenti;
c) redige e consegna al Primo Arbitro il proprio referto.
Articolo 17 - Competenze tecniche
Gli arbitri giudicano sulla regolarità della regata e delle selezioni eliminatorie, sulle infrazioni
commesse dagli equipaggi, sul comportamento tenuto dai regatanti in ruolo e di quelli, riconosciuti,
che assistono fra il pubblico.
Adottano le decisioni devolute alla loro esclusiva discrezionalità tecnica o disciplinare, in base a
quanto previsto dal presente Regolamento e le riportano per iscritto nel referto di regata.
Articolo 18 - Ammissione e formazione
L’Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Commissione Tecnica, provvede
periodicamente ad indire un bando pubblico per il reclutamento di nuovi arbitri.
I candidati dovranno superare un colloquio di idoneità e una prova pratica avanti la Commissione
Tecnica.
Articolo 19 - Albo degli arbitri e casi di incompatibilità
Il nominativo dei candidati arbitri che saranno dichiarati idonei sarà inserito in un apposito Albo.
L’iscrizione all’Albo non pregiudica la facoltà per la Commissione Tecnica di poter compiere
saltuariamente delle sessioni di verifica del livello tecnico degli arbitri. L’insufficiente preparazione
comporta la sospensione temporanea dal ruolo.
I regatanti partecipanti alla Regata Storica su gondolini e mascarete, che lo richiedano, sono iscritti
all’Albo senza bisogno di ulteriori formalità.
Gli Arbitri non possono partecipare in qualità di regatanti a regate organizzate o indette
dall’Amministrazione Comunale. Lo svolgimento della funzione di Arbitro costituisce causa di
incompatibilità con la nomina a componente della Commissione Tecnica e della Commissione
Disciplinare.
Gli stessi non possono svolgere il loro incarico, qualora ricadessero nel vincolo di parentela fino al
secondo grado.
TITOLO V - Svolgimento della regata
Articolo 20 - Presentazione al campo di gara
Il giorno della regata, indossando la divisa prescritta dal bando di regata, i regatanti dovranno trovarsi
nel luogo designato per la partenza con un anticipo di mezz’ora sull’orario di partenza previsto dal
bando di regata.
Le forcole dovranno risultare inserite negli appositi fori e potranno essere variamente inclinate; i remi
dovranno presentare le caratteristiche tradizionali in uso nella voga alla veneta.
Articolo 21 - Estrazione dei numeri d’acqua e stesura del cordino
Prima dell’estrazione dei numeri d’acqua, i regatanti saranno avvisati delle eventuali varianti di
percorso o di altre modifiche che si fossero rese necessarie per cause impreviste, che dovranno essere
disciplinatamente rispettate.
Seguirà l’estrazione dei numeri d’acqua, a cui sono tenuti a presenziare i poppieri (riserva compresa).
Si procederà con la stesura del cordino di partenza, operazione che sarà eseguita consultando il parere
dei poppieri.
La regata avrà luogo quando gli equipaggi presenti non siano inferiori al numero di sette.
Articolo 22 - Partenza della regata, sua ripetizione
In base al numero d’acqua assegnato dal sorteggio, gli equipaggi dovranno trovarsi nelle vicinanze
almeno cinque minuti prima della partenza e raccoglierlo prontamente all’avviso dell’arbitro.
La riserva dovrà collocarsi nel luogo che sarà indicato dall’arbitro e potrà seguire la regata a debita
distanza e comunque costantemente in coda all’ultima imbarcazione in gara.
Dopo aver constatato la regolarità dell’allineamento, il “via” sarà dato dall’arbitro il quale vi
provvederà con un colpo di pistola, oppure “alla voce” con idoneo strumento di amplificazione.
Articolo 23 - Partenza irregolare
Verificatasi una partenza irregolare, l’arbitro sospenderà immediatamente la regata e farà nuovamente
allineare gli equipaggi per una nuova partenza.
Gli equipaggi si disporranno con sollecitudine ai posti di partenza, in base al numero d’acqua
assegnato dal sorteggio.
Articolo 24 - “Cavata” in corsia
Nel caso in cui per la “
cavata”, si svolga entro un percorso suddiviso in corsie, ciascun equipaggiodovrà obbligatoriamente mantenere la rotta all’interno della corsia assegnatagli dall’estrazione dei
numeri d’acqua e ciò fino al termine dei galleggiamenti segnaletici.
In ogni caso gli equipaggi dovranno mantenere una posizione tale da non provocare accavallamento di
remi con equipaggi delle corsie limitrofe.
Articolo 25 - Tratto a voga libera
Nel tratto a voga libera, e comunque a partire dal termine del tratto in corsia, gli equipaggi dovranno
regolare la propria direzione e velocità in modo da non provocare accostamenti oltre lo spazio che
consenta una libera voga agli altri concorrenti, accavallament
i di remi, dirottamenti forzati di altreimbarcazioni, attraversamenti di rotta altrui, qualunque altro “impasso” alla libera corsa degli
equipaggi in gara.
Sarà sanzionato l’equipaggio che nello scegliere una rotta costringa in questo modo altro o altri
equipaggi a saltare più vogate per evitare di urtare l’imbarcazione che ha deviato.
Articolo 26 - Definizione di abbordaggio.
Per abbordaggio si intende l’urto fra le imbarcazioni o il contatto dei remi, che avviene fra due o più
equipaggi concorrenti, e che abbia quale risultato finale quello di “
tressàr la barca“ dell’avversariobloccandone o impedendone la libera voga.
In caso di abbordaggio la responsabilità verrà senz’altro attribuita all’equipaggio dell’imbarcazione
che, per prima, ha deviato dalla propria rotta.
Non è considerato abbordaggio non verrà sanzionato contatto di lieve entità, che non influisce
sull’andamento della regata.
Articolo 27 - Superamento “al campo”
Se un equipaggio intende tentare il superamento di altri che lo precedono, dovrà dirottare a destra
(“
stagando”) o a sinistra (“premando”) rispetto alla linea di rotta dell’imbarcazione che lo precede, acondizione che vi sia lo spazio sufficiente per un agevole passaggio, che non venga impedito ad altri di
operare tentativi di sorpasso già in atto e che avvenga senza creare intralci di qualsiasi tipo.
L’equipaggio che sta per essere superato dovrà a sua volta mantenere la propria rotta senza effettuare
deviazioni tese ad impedire il superamento stesso, fatto salvo il caso in cui le deviazioni siano
necessitate dall’andamento o dalle caratteristiche del percorso.
Eseguito il superamento degli avversari, l’equipaggio potrà rientrare nella propria rotta precedente
solo se li avrà nettamente superati.
Articolo 28 - “Giro del paleto”
Giungendo in prossimità del “
giro del paleto”, (che avverrà “premando” o “stagando” secondo quantocomunicato ai regatanti prima della partenza), l’Arbitro comunicherà agli equipaggi di predisporsi alla
“
volta”.Qualora la regata si presenti in formazione di fila, dopo l’avviso di “volta” non è ammesso il tentativo
di superamento all’interno (“stagando”) fino al termine della manovra di “zirada” mentre è consentito
quello effettuato “al campo” all’esterno (“premando”), purché ciò avvenga al largo e senza impedire la
libera voga agli equipaggi posti all’interno.
Se la regata si presenta in formazione non di fila, a parità di posizioni il diritto a girare per primo
spetta sempre all’equipaggio più interno, mentre le imbarcazioni posizionate “
al campo” potrannoaccodarsi solo essendovi lo spazio sufficiente, altrimenti dovranno girare al largo procurando di non
impedire la libera voga agli altri equipaggi.
Nel caso in cui la fila delle imbarcazioni si formi “
al campo” e uno o più equipaggi si trovino collocatiall’interno, la precedenza alla “volta” spetta senz’altro all’imbarcazione posizionata all’interno.
Nel caso di rallentamento delle battute di voga dell’equipaggio che precede, quello che segue dovrà
adeguare la sua andatura alla diversa velocità, osservando la distanza di rispetto al fine di consentire
all’avversario il “
giro del paleto” senza intralci. E’ ammesso anche in questo caso il tentativo disuperamento “al campo” all’esterno (“premando”), mentre è assolutamente vietato in ogni caso
l’inserimento all’interno (“stagando”). E’ altresì vietato il posizionamento della prua fra il “paleto” e
l’imbarcazione che sta attuando la “volta”.
Il “giro del paleto” ha termine quando l’imbarcazione ha completamente aggirato il palo o il
galleggiante, oppure, nel caso in cui siano utilizzate più boe, quando l’ultima sarà sfilata di poppa.
Il “
giro del paleto” non costituisce un traguardo intermedio della regata, né può essere in alcun casoinvocato come tale.
Laddove applicabili, le disposizioni sopra elencate sono da interpretate al contrario qualora la regata
preveda l’utilizzo di imbarcazioni ad un remo.
Articolo 29 - Sospensione della regata
La regata potrà essere sospesa e conclusa qualora il primo giudice ravvisi inconvenienti di eccezionale
rilevanza, provocati da terzi estranei alla regata e che coinvolgono la pluralità dei partecipanti. In
questo caso la regata potrà essere dichiarata terminata dal primo giudice ed saranno acquisite come
definitive le posizioni ricoperte in quel momento dagli equipaggi
Articolo 30 - Conclusione della regata
Il traguardo della regata si intende raggiunto quando l’estremità anteriore del ferro di prua oltrepassa
la linea immaginaria che va dal caposaldo / boa al palco di arrivo.
Gli equipaggi riceveranno un avviso acustico nel momento in cui avranno ufficialmente concluso la
regata.
Dopo aver superato il traguardo, le imbarcazioni lasceranno libero con sollecitudine lo specchio
d’acqua per permettere l’arrivo degli equipaggi che seguono.
Articolo 31 - Ordine di arrivo e premiazioni
L’esito della regata corrisponderà all’ordine d’arrivo riportato dall’arbitro competente, eventualmente
integrato dalle variazioni in dipendenza delle decisioni assunte dagli arbitri.
Mantenendo un comportamento sportivo e decoroso, i “
bandierati” attenderanno nelle proprieimbarcazioni, nei pressi del palco di arrivo, di essere chiamati a turno per la cerimonia della
premiazione e ricevere le bandiere corrispondenti all’ordine di arrivo.
TITOLO VI - Delle infrazioni di regata e loro sanzioni
Articolo 32 - Infrazioni di regata
Sono di competenza del giudizio degli Arbitri le seguenti infrazioni al Regolamento:
Manomissione delle imbarcazioni e delle attrezzature
Qualora le imbarcazioni presentassero modifiche rispetto all’assetto originario della consegna e/o le
attrezzature (remi e forcole) non dovessero corrispondere alle caratteristiche tradizionali in uso nella
voga alla veneta. L’impossibilità della totale rimozione e/o ripristino in origine comporta la squalifica
dell’equipaggio.
Ritardo all’estrazione dei numeri d’acqua
Il ritardo di presentazione protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all’avviso di estrazione dei numeri
d’acqua (“
poppieri a terra!”) comporta un richiamo. L’eventuale assenza per ritardo dell’equipaggionon impedirà l’estrazione che sarà effettuata comunque.
Ritardo alla partenza
Il ritardo nel posizionamento al cordino protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all’orario di partenza è
equiparato ad un ammonimento per partenza irregolare.
Partenza irregolare
L’equipaggio che provoca una partenza irregolare sarà ammonito verbalmente. Qualora lo stesso
equipaggio si rendesse responsabile di un’ulteriore irregolare partenza, ciò comporterà la squalifica
dalla regata.
Invasione di corsia
L’invasione della corsia adiacente con l’imbarcazione, comporta la squalifica dalla regata e
l’immediato abbandono del campo di regata, fatto salvo il caso in cui l’Arbitro non ravvisi nella
deviazione una causa di forza maggiore e sempre che non vi sia danno o vantaggio per altri equipaggi.
Infrazioni nel tratto a voga libera
Nel caso in cui l’equipaggio ignori le indicazioni degli arbitri, esso dovrà essere immediatamente
sanzionato in base all’entità della violazione ed alla recidiva. Ogni deviazione che provochi intralcio
alla libera voga degli equipaggi, l’accavallamento di remi, il dirottamento forzato di altre
imbarcazioni, gli attraversamenti di rotta altrui, ogni altra molestia dovrà essere immediatamente
sanzionata in base alla gravità. In caso di squalifica, l’equipaggio dovrà immediatamente abbandonare
il campo di regata.
Provocare abbordaggio
Verificandosi il caso di abbordaggio, l’equipaggio ritenuto responsabile sarà squalificato e dovrà
immediatamente abbandonare il campo di regata.
Infrazione al “giro del paleto”
Urtare con la prua l’imbarcazione che precede mentre “
volta”, oppure impedirne la libera voga,costituisce infrazione che deve essere sanzionata in base alla gravità rilevata.
Il “
giro del paleto” va sempre effettuato nella posizione che si occupa in regata al momento della“volta” e pertanto non sono ammesse ripetizioni in caso non venisse effettuato. La mancata “volta” o,
in presenza dell’utilizzo di più boe, il mancato rispetto di tutti i galleggianti, determinerà l’immediata
squalifica dell’equipaggio, che dovrà pertanto abbandonare il campo di regata.
Infrazioni durante la cerimonia di premiazione
Se dopo essere stati chiamati almeno per tre volte, uno o più dei regatanti “
bandierati” non sipresentassero al palco d’arrivo, oppure rifiutassero di ritirare la bandiera, essa non potrà più essere
ritirata successivamente. Quando ritirata, il plateale maltrattamento e/o danneggiamento della propria
bandiera, ovvero di quelle degli altri regatanti, anche con atti tali tale da impedirne la consegna, è
considerato atto oltraggioso alle tradizioni veneziane. Il rifiuto a ritirare la bandiera o il suo plateale
maltrattamento comporta il deferimento alla Commissione di Disciplina.
Pubblicità abusiva
Gli arbitri segnalano a referto l’eventuale utilizzo da parte dei regatanti della propria immagine a scopi
pubblicitari in occasione delle regate, salvo sia disponibile in visione l’apposita deroga, di cui si
riporteranno gli estremi.
Articolo 33 - Sanzioni irrogabili
Le sanzioni comminate dagli arbitri ai regatanti per comportamenti non regolamentari, posti in essere
prima, durante e dopo la disputa di una regata, devono ispirarsi al principio della proporzionalità
rispetto alla gravità dell’infrazione commessa, con l’applicazione di:
a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;
b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite
o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;
c) squalifica dalla regata: in caso di gravi infrazioni al Regolamento o, automaticamente, in caso di
seconda diffida.
Richiami e diffide verranno annotati in un apposito registro, depositato presso il Servizio Tutela
Tradizioni, dove permarranno in efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati
comminati e per i due anni successivi.
TITOLO VII - Dei provvedimenti disciplinari
Articolo 34 - Doveri ed obblighi.
Tutti i regatanti che siano stati iscritti ad una delle regate organizzate dall’Amministrazione Comunale
hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, sia nel campo di regata che fuori di esso,
osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano la partecipazione allo sport in generale
ed alla voga veneta in particolare.
I componenti della Commissione di Disciplina sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di
riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di
comunicazione in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi.
A tutte le persone contemplate nel presente Regolamento è fatto divieto di esprimere pubblicamente
giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone od organi operanti nell’ambito delle regate di cui al
presente regolamento, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie
o informazioni che riguardino fatti per i quali sia in corso una procedura disciplinare di cui al presente
regolamento.
I regatanti, gli arbitri e i membri della Commissione Tecnica sono tenuti ad osservare i provvedimenti
e le decisioni assunti dalla Commissione di Disciplina.
I membri delle Commissioni possono essere revocati dal Sindaco dal loro incarico qualora vengano
rilevate violazioni al presente Regolamento.
Articolo 35 - Responsabilità
Le sanzioni sono di norma comminate a tutto l’equipaggio. L’unica eccezione è prevista nel caso in
cui un regatante rivolga minacce e/o insulti (anche a gesti), nei confronti dei rappresentanti/dipendenti
dell’Amministrazione comunale, degli arbitri, dei membri della Commissione Tecnica e della
Commissione di Disciplina.
Articolo 36 - Principio del risultato conseguito in regata
Tutti debbono concorrere al regolare svolgimento dell’attività agonistica ed esercitare i relativi
controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul campo.
Nessuno può conseguire indebito profitto da tale risultato se viene successivamente accertato, con
provvedimento disciplinare, definitivo che lo stesso deriva da attività illecita oppure è stato ottenuto
con la commissione di una frode o di un illecito sportivo.
Articolo 37 - Frode sportiva
Commettono frode sportiva coloro che con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procurano a sè
o ad altri un ingiusto profitto o un ingiusto danno.
Articolo 38 - Illecito sportivo
Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti
idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una regata ovvero ad assicurare a sè o ad altri un
vantaggio nella regata.
La Commissione di Disciplina oltre alle prove documentali e testimoniali, ha facoltà di utilizzare quale
mezzo di prova anche immagini fotografiche e televisive che offrano piena garanzia tecnica e
documentale per provvedimenti di squalifica o di sospensione.
Articolo 39 - Aggressioni, insulti e minacce
In qualunque tempo sia commesso ed indipendentemente dal fatto che ciò costituisca reato, a tutti i
soggetti contemplati nel presente Regolamento è fatto espresso divieto di:
1. minacciare e/o intimidire gli arbitri, i membri della Commissione Tecnica, della Commissione di
Disciplina, i dipendenti dell’Assessorato e di qualunque altro ufficio dell’Amministrazione
comunale;
2. esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o di organismi
operanti nell’ambito del Regolamento. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in
pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata
ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
A seconda della gravità del fatto e dall’eventuale recidiva e per le violazioni di cui al comma
precedente, sarà comminata una sanzione da un minimo della diffida a una sospensione non superiore
a due anni. Nei casi più gravi, può essere comminata l’esclusione dalla partecipazione a tutte le future
regate organizzate dall’Amministrazione comunale.
Dall’avvenimento del fatto al momento della sua segnalazione alla Commissione di Disciplina non
dovranno trascorrere più di cinque giorni lavorativi. Trascorso il termine temporale anzidetto, il caso
non potrà più essere preso in considerazione.
Articolo 40 - Recidiva
Per recidiva si intende il ripetersi di comportamento irregolare o illecito (sanzionato), tenuto da un
equipaggio o da un regatante, consistente in manovre irregolari e/o illecite effettuate nelle regate
precedenti anche non continuative.
In tal caso, la Commissione di Disciplina può aggravare la sanzione comminata dagli arbitri, ma non
oltre cinque volte quella inflitta.
Ai fini della recidiva, vengono prese in considerazione tutte le sanzioni irrogate al regatante nel corso
della stagione agonistica delle due stagioni precedenti.
Articolo 41 - Intemperanze dei sostenitori
I regatanti sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri accompagnatori e sostenitori.
Articolo 42 - antidoping
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli antidoping a sorteggio e
secondo le normative vigenti riconosciute dal C.O.N.I.. Il rifiuto di sottoporsi al test antidoping d a
parte di un regatante comporterà l’immediata squalifica del suo intero equipaggio, delegando la
Commissione di Disciplina ad ulteriori provvedimenti sanzionatori
Articolo 43 - Sponsor
E’ fatto divieto ai regatanti di utilizzare la propria immagine a scopi pubblicitari in occasione delle
regate, salvo espressa deroga attestata da provvedimento approvato dalla Direzione Comunale
competente, che ne dispone le dimensioni, la collocazione o la forma.
Il logo pubblicitario va apposto sulle divise da regata di tutti i componenti dell’equipaggio.
In caso di inosservanza parziale o totale del divieto, saranno applicate dal competente Servizio Tutela
Tradizioni, le sanzioni disciplinari previste, in ragione della gravità dell’infrazione.
Articolo 44 - Sanzioni irrogabili
L’irrogazione dei provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di Disciplina si ispira al
principio di proporzionalità alla gravità dell’infrazione commessa.
a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;
b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite
o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;
c) squalifica da una o più regate: in caso di gravi infrazioni al Regolamento, di recidiva e in caso di
seconda diffida.
d) sospensione da uno a cinque anni dalla partecipazione alle regate comunali: in caso di gravissime
infrazioni riguardanti illecito sportivo, aggressioni, insulti, minacce e intimidazioni, intemperanze
dei sostenitori.
e) ritiro del premio spettante: in base alla gravità riscontrata, potrà essere trattenuto il premio della
regata oppure anche l’indennità di allenamento. La sanzione dell’incameramento del premio potrà
essere irrogata in forma accessoria a quanto previsto ai punti a), b), c) e d) che precedono.
Due richiami equivalgono ad una diffida.
Due diffide comportano la squalifica per la prima regata di successiva effettuazione.
Richiami e diffide verranno annotati in un apposito registro, depositato presso il Servizio Tutela
Tradizioni, dove permarranno in efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati
comminati e per i due anni successivi.
Articolo 45 - Norma transitoria
A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento sono revocati tutti i provvedimenti
disciplinari relativi a squalifiche, richiami e diffide attualmente in essere